Il Testamento

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Testamento, come agire sulle tue volontà di successione

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Tutto quello che devi sapere su: Testamento

Testamento: cos’è e come funziona

Il testamento è un atto, sempre revocabile, attraverso il quale un soggetto decide come verranno suddivisi i propri beni tra i suoi cari quando non ci sarà più; quindi è lo strumento fornito dall’ordinamento attraverso cui un soggetto può regolare i rapporti patrimoniali dopo la sua morte.

Tuttavia, sebbene tramite tale atto ciascuno può decidere liberamente a chi andranno i propri beni materiali, il Legislatore, al fine di tutelare l’unità familiare ed evitare ritorsioni tra i parenti più stretti, ha imposto alcuni vincoli nella redazione delle proprie disposizioni testamentarie, primo fra tutti l’impossibilità di diseredare i propri figli, salvo in alcune rarissime e tassative ipotesi.

Quindi, al fine di evitare dichiarazioni di nullità o impugnazioni delle disposizioni testamentarie, è molto importante conoscere i limiti imposti dal Legislatore nella redazione del testamento, in modo da conseguire il risultato sperato.

Come fare Testamento

Il nostro Ordinamento, salvo rarissime eccezioni, impone che il testamento sia redatto in forma scritta.

Detto questo, a seconda delle diverse modalità di conservazione, redazione e intervento, esso può assumere diverse forme; in particolare potremo avere il testamento per atto pubblico, se redatto con l’intervento di un Notaio, olografo, se redatto di proprio pugno oppure segreto.

L’aspetto da non sottovalutare a riguardo è che, per ciascun tipo di testamento, il Legislatore ha previsto dei requisiti diversi; ad esempio, per il testamento olografo la legge richiede che, per essere valido, deve essere datato e sottoscritto per intero dal soggetto, in modo da non esserci alcun dubbio circa la paternità dell’atto o quando il soggetto lo ha scritto.

Pertanto, è essenziale che vi sia l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno in cui è stato redatto. Non può essere scritto con strumenti informatici, quindi non è possibile utilizzare il computer o altri mezzi simili, e non può essere redatto in stampatello, ma solo in corsivo, onde evitare falsificazioni o aggiunte di disposizioni da parte di terzi.

Tuttavia, ciò non significa che un soggetto non possa farsi assistere nella redazione delle disposizioni testamentarie, anzi ciò è auspicabile perché, in buona fede, potrebbe commettere degli errori sulle quote o su altre disposizioni che comporterebbero nullità del testamento e la sua impugnabilità innanzi all’autorità giudiziaria.

Il Testamento Biologico

Sebbene il testamento nasce per regolare prevalentemente gli assetti patrimoniali del defunto, nel corso degli anni si è fatto strada nei diversi ordinamenti anche di un altro tipo di testamento, quello biologico, diretto non a disporre degli aspetti economici dell’eredità del de cuius, ma di quelli diretti a regolare in anticipo i trattamenti sanitari a cui sottoporsi nel caso in cui, malauguratamente, ci si trovi in uno stato di incapacità di decidere.

Tale testamento, come quello diretto a disciplinare l’aspetto patrimoniale del soggetto, potrà essere redatto con atto pubblico, con scrittura privata autenticata oppure potrà essere redatto in forma semplice e consegnato all’Ufficio di Stato civile del Comune di residenza.

Chi può impugnare il Testamento

Il testamento può essere impugnato da chiunque ritiene che i propri diritti ereditari siano stati lesi ingiustamente.

Detto questo, però, il legislatore non attribuisce la stessa forma di tutela a tutti i soggetti, prevedendo delle specifiche azioni nel caso in cui coloro che ritengono di essere stati lesi rivestono la qualità di coniuge o figlio del defunto.

Ciò nonostante, il testamento può essere impugnato da chiunque abbia interesse quando si ritiene che è stato redatto per errore, oppure a seguito di violenza o dolo, oppure in caso di accertamento dell’incapacità del soggetto al momento della redazione del testamento.

A tal proposito si sottolinea che, affinché l’incapacità sia motivo di nullità del testamento, è necessario che tale stato di infermità sussisteva al momento della redazione, a nulla rilevando l’insorgenza di eventuali patologie gravi successivamente.

Dove depositare il Testamento

Il luogo di conservazione varia a seconda del tipo di testamento redatto; in caso di testamento pubblico, lo stesso sarà conservato presso il Notaio che lo ha redatto e lo stesso vale anche per il testamento segreto, che sarà conservato presso lo studio notarile che lo ha preso in carico.

Il testamento olografo invece, una volta redatto, potrà essere conservato presso la propria dimora o altro luogo connesso con la propria persona e, una volta deceduti, esso dovrà essere rinvenuto e consegnato ad un Notaio per la relativa pubblicazione.

Tuttavia, potrebbe capitare che chi lo ritrova, anziché consegnarlo per la pubblicazione, decide di occultarlo o peggio distruggerlo, perché avvantaggiato dall’apertura di una successione legittima rispetto a quanto stabilito dal de cuius nel testamento.

Per evitare questa eventualità, è possibile affidare il testamento ad una persona fidata oppure ad un professionista che provvederà a curarne la pubblicazione e la relativa esecuzione.

Testamento: le conclusioni

Il nostro Ordinamento favorisce la libertà di disposizione dei propri beni dopo la morte, ponendo, però, al contempo alcuni limiti.

Per questo motivo è importante che prima di procedere alla redazione del proprio testamento la persona si faccia assistere o almeno chieda informazioni su tali limiti legislativi, onde evitare di incorrere in errori che possono invalidare, anche solo in parte, il proprio testamento.

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