Successione Testamentaria

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Successione Testamentaria cos’è e come funziona

La successione testamentaria è quella forma di successione che si applica nel caso in cui il defunto abbia redatto un testamento. Il testamento è l’atto attraverso il quale una persona dispone dei propri averi, o di parte di essi, per quando avrà cessato di vivere.

Tuttavia, sebbene tramite tale atto ciascuno può decidere liberamente a chi andranno i propri beni materiali, il Legislatore, al fine di tutelare l’unità familiare ed evitare ritorsioni tra i parenti più stretti, ha imposto alcuni vincoli nella redazione delle proprie disposizioni testamentarie, primo fra tutti l’impossibilità di diseredare i propri figli, salvo in alcune rarissime e tassative ipotesi.

Modalità e termini della Successione Testamentaria

La successione testamentaria si apre, giuridicamente, al momento della morte del testatore. Di fatto, però, si apre in momenti diversi a seconda del tipo di testamento.

  • Nel caso del testamento olografo, si apre quando un qualsiasi soggetto, venuto a conoscenza della morte del testatore ed in possesso del suo testamento, lo porta ad un Notaio per la pubblicazione.
  • Nel caso del testamento segreto o di quello pubblico, invece, si apre quando il Notaio in possesso del testamento viene a conoscenza della morte del testatore.

Da questo momento in poi, verranno portate a conoscenza dei chiamati all’eredità le disposizioni contenute nel testamento, in modo che questi possano accettare o rinunciare all’eredità o ad un legato, oppure, nel caso ritengano lesive le disposizioni, impugnare il testamento affidandosi ad un avvocato.

Quando si apre la Successione Testamentaria

A seconda nel tipo di testamento redatto al de cuius, occorrerà provvedere a diversi tipi di adempimenti.

In caso di testamento olografo, esso dovrà essere rinvenuto, se conservato presso la dimora del de cuius, ovvero dovrà essere consegnato dalla persona a cui è stato affidato. Per procedere alla sua pubblicazione, sarà necessario recarsi presso un Notaio affinché possa procedere alla pubblicazione dello stesso.

Il testamento segreto o testamento pubblico, invece, dovrà essere pubblicato ad opera del Notaio, che provvederà a comunicare l’esistenza del testamento agli eredi e ai legatari di cui conosce il domicilio o la residenza; nel caso in cui il Notaio non provveda a tale adempimento, potrà incorrere in un’azione di risarcimento danni

Luogo di apertura della Successione Testamentaria

La successione si apre nell’ultimo domicilio del defunto, inteso come il luogo ove lo stesso aveva stabilito il centro principale dei suoi interessi.

Questo significa che ben potrebbe capitare che esso non coincida con il luogo dove ha avuto la sua ultima residenza.

Tale individuazione è necessaria non solo per poter individuare l’ufficio competente per pagare le tasse per la dichiarazione di successione, ma anche qualora si debba individuare il Tribunale competente al quale rivolgersi per eventuali istanze.

I chiamati alla Successione Testamentaria

La legge distingue due tipi di eredi nella successione testamentaria: i legittimari e gli eredi nominati dal testatore.

I legittimari sono quei soggetti (figli, coniuge e ascendenti) che, dato lo stretto vincolo di parentela intercorrente con il defunto, sono tutelati dalla legge, attraverso la previsione di quote minime del patrimonio che non possono essere diminuite.

Gli eredi nominati dal testatore, invece, sono quelle persone, anche estranee, che vengono dichiarate eredi nel testamento, e la cui previsione nei loro confronti non può eccedere una certa quota prevista per legge.

Agli eredi, poi, si può aggiungere un’altra categoria di soggetti che può essere presente solo nella successione testamentaria: quella dei legatari.

Costoro sono delle persone che ricevono, a seguito di una specifica disposizione testamentaria, dei singoli beni del defunto, senza mai acquisire la qualifica di erede: tale distinzione, apparentemente superflua, porta invece ad una serie di differenze sostanziali, come ad esempio la circostanza che il legatario risponde dei debiti ereditari solo con quanto ricevuto per testamento, a differenza dell’erede che ne risponde con tutto il suo patrimonio (a meno che non abbia fatto un’accettazione con beneficio di inventario).

L’accettazione della Successione Testamentaria

Abbiamo visto chi possono essere i soggetti che possono divenire eredi nella successione testamentaria, ma non è detto che ad ereditare siano tutti loro. Infatti, i summenzionati soggetti sono semplici chiamati all’eredità: per poter divenire eredi effettivi e, quindi, ricevere i beni del defunto, devo porre in essere alcuni atti che comportino l’accettazione dell’eredità.

Tale accettazione può essere di vari tipi:

  1. Tacita: avviene attraverso il compimento di alcuni atti che dimostrino la volontà di essere erede: ad esempio, la vendita di un bene ereditario;
  2. Espressa: avviene attraverso una dichiarazione resa nelle forme di legge;
  3. Con beneficio di inventario: avviene attraverso un atto da depositare in Tribunale. Tale accettazione deve essere resa entro dieci anni, salvo la possibilità per qualunque interessato di chiedere al Tribunale di fissare un termine più breve.

Una volta accettata l’eredità, non si può più rifiutare. Il legato, invece, si accetta automaticamente, salvo la possibilità per il legatario di rinunziarvi. Anche in questo caso vi è la possibilità per qualunque interessato di chiedere al Tribunale di fissare un termine entro il quale manifestare la propria volontà.

Le quote nella Successione Testamentaria

In presenza di legittimari, ovvero di stretti congiunti, la persona potrà disporre nel proprio testamento solamente di una parte del suo patrimonio.

Nello specifico, a favori dei legittimari (coniuge e figli) la legge riserva una quota del valore del patrimonio ereditario e dei beni donati dal defunto in vita; pertanto, per determinare tale quota sarà necessario calcolare il valore dei beni appartenenti al defunto, detratti i debiti, a cui andranno sommato il valore dei beni donati in vita.

In linea di massima, al coniuge spetterà metà del patrimonio, in assenza di figli; in presenza di un figlio, al coniuge spetterà un terzo del patrimonio e un terzo all’unico figlio; in presenza di più figli, la quota sarà di un quarto.

La quota rimanente da quella spettante al coniuge e ai figli, definita disponibile, potrà essere destinata liberamente dal de cuius nel testamento.

Successione Testamentaria: Conclusioni

Alla luce di quanto detto e delle conseguenze possibili, appare auspicabile rivolgersi ad un legale esperto, che a seconda della circostanza manifestata, potrà consigliare al meglio sul da farsi. Infatti, un attraverso tale ausilio sarà possibile decidere al meglio sull’eventuale accettazione dell’eredità, se sia il caso oppure no di impugnare un testamento e potrà assistere anche un esecutore testamentario per evitare che lo stesso ponga in essere atti contrari alla legge.

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