Rinuncia all'eredità debiti

Rinuncia all’eredità per debiti

Quando procedere alla rinuncia all’eredità per debiti? Entro quando posso presentare la rinuncia all’eredità? Chi risponde dei debiti ereditari in caso di rinuncia?

In questo articolo risponderemo a queste e ad altre domande in tema di rinuncia all’eredità.

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Che cosa è l’eredità?

L’eredità è la somma di tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al defunto.

Questo vuol dire che essa può contenere sia crediti (soldi, immobili, mobili etc.), ma anche debiti.

Gli eredi saranno chiamati a rispondere dei suoi debiti pro quota, salvo che i debiti non sono nei confronti di una Pubblica Amministrazione.

In quest’ultimo caso, infatti, la P.A. potrà chiedere l’intera somma ad un solo erede.

Sarà poi quest’ultimo, una volta soddisfatto il creditore, a dover agire in rivalsa nei confronti degli altri eredi per ottenerne la relativa quota.

Pertanto, prima di procedere ad accettare l’eredità, è sempre opportuno valutare attentamente l’attivo e il passivo della massa ereditaria.

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La rinuncia all’eredità nell’Ordinamento italiano

L’articolo 519 del codice civile prevede che: “la rinunzia all’eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta dal un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione”.

Il legislatore ha, pertanto, previsto che, qualora si intenda procedere alla rinuncia all’eredità, essa deve essere fatta tramite una dichiarazione. Tale dichiarazione deve essere formalizzata innanzi ad un notaio o ad un preciso cancelliere ed, infine, iscritta in un apposito registro.

Quindi, l’articolo 519 del codice civile prevedere solo due modalità attraverso le quali procedere alla rinuncia all’eredità:

1. tramite una dichiarazione resa presso un notaio;

2. innanzi ad un cancelliere del circondario in cui si è aperta la successione.

Ma qual è il Tribunale competente alla ricezione della dichiarazione di rinuncia?

Secondo il nostro Ordinamento, la successione è aperta nel luogo in cui il de cuius aveva l’ultimo domicilio.

Tuttavia, il concetto di domicilio non sempre combacia con quello di residenza.

Pertanto, occorre fare sempre molta attenzione alla competenza territoriale qualora si decida di rinunciare recandosi presso il Tribunale.

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Gli effetti della rinuncia all’eredità

Quando il chiamato all’eredità rinuncia, egli non subentra nei rapporti attivi e passivi del defunto.

Il rinunciante, pertanto, non conseguirà l’eredità, ma non sarà chiamato nemmeno a rispondere dei relativi debiti.

La rinuncia ha efficacia retroattiva; questo significa che varrà dal momento in cui il defunto è morto.

Quindi anche se la rinuncia viene presentata dopo anni, essa vale dal momento in cui si è aperta la successione.

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Termini per la rinuncia

La rinuncia può essere presentata entro 10 anni dall’apertura della successione, ovvero entro tre mesi dalla morte del de cuius.

La rinuncia può essere presentata entro dieci anni dall’apertura della successione quando il chiamato all’eredità non è nel possesso dei beni ereditari.

Invece, se è nel possesso dei beni, egli ha tempo fino a tre mesi dalla morte del de cuius per presentare la rinuncia.

Un caso tipico di possesso dei beni ereditari è quando il chiamato all’eredità continua a vivere nella casa del defunto.

Oppure, un altro esempio, può essere l’utilizzo del veicolo del de cuius.

Qualora non faccia nulla, trascorsi tre mesi, sarà considerato erede semplice.

Nel caso in cui accada ciò, l’erede sarà chiamato a rispondere di tutti i debiti ereditari, anche con il proprio patrimonio.

Quali sono i documenti necessari per presentare la rinuncia?

Il chiamato all’eredità che intende presentare la rinuncia presso il Tribunale competente dovrà produrre:

Espressa dichiarazione di rinuncia all’eredità.

Il certificato di morte del defunto o un estratto di morte in originale.

L’indicazione dell’ultimo domicilio o residenza del defunto. Questo serve ad incardinare la rinuncia presso il Tribunale territorialmente competente.

Documento di identità e codice fiscale del rinunciante.

Documento di identità e codice fiscale del defunto.

Copia del testamento, se il de cuius ha redatto testamento (olografo, pubblico o segreto).

Copia del pagamento dell’imposta di registro per la rinuncia, pari ad € 200,00.

Marca da bollo da € 16,00 da apporre sull’originale della dichiarazione di rinuncia.

Opposizione dei creditori

I creditori hanno la possibilità di opporsi alla rinuncia.

Ma quando i creditori possono opporsi?

Il nostro Ordinamento prevede che i creditori possono opporsi alla rinuncia all’eredità impugnandola presso il Tribunale competente.

L’impugnazione della rinuncia è prevista in due casi.

La prima, quando la rinuncia ha volontariamente danneggiato i creditori, quindi è stata presentata senza altro scopo.

Oppure quando è stata presentata anche senza alcuna volontà fraudolenta da parte del rinunciante.

In entrambi i casi, l’impugnazione della rinuncia deve essere presentata entro cinque anni dal momento della presentazione della rinuncia a pena di prescrizione.

Conclusioni

Il chiamato all’eredità deve valutare attentamente se rinunciare o accettare l’eredità del proprio caro.

Infatti, in alcune circostanza, l’eredità può risultare perfino dannosa se composta esclusivamente da debiti.

Per questo motivo è sempre meglio procedere cautamente e valutare con molta attenzione i vantaggi e gli svantaggi di un’accettazione.

A tal proposito si consiglia sempre di chiedere una parere ad un professionista esperto di successioni.

Tale professionista, attraverso l’analisi accurata della massa ereditaria, potrà consigliare la soluzione migliore, evitandovi scelte patrimonialmente svantaggiose.

Avv. Lucia Esposito

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