Pubblicazione testamento

Pubblicazione testamento: come si fa?

La pubblicazione del testamento è un momento importante e delicato, in quanto rappresenta il passaggio obbligatorio per renderlo attuabile.

Nel presente articolo, esploreremo cos’è la pubblicazione del testamento, le procedure da seguire in base al tipo di testamento e i suoi effetti.

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Pubblicazione testamento: che cos’è

La pubblicazione del testamento è un passaggio fondamentale per due motivi:

  • in seguito alla pubblicazione è possibile dare esecuzione alle disposizioni testamentarie;
  • a seguito della pubblicazione si può presentare la denuncia di successione, obbligatoria per legge, e che riguarda gli aspetti fiscali della successione.

Essa consiste, quindi, in un atto notarile attraverso il quale il testamento viene reso conoscibile a chiunque.

Appare il caso di precisare, però, che la pubblicazione del testamento non comporta l’accettazione tacita dell’eredità.

Infatti, anche chi ha chiesto la pubblicazione di un testamento nel quale egli viene nominato erede, può decidere di non accettare l’eredità.

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Chi deve fare la pubblicazione

Il soggetto tenuto per legge alla pubblicazione del testamento è il notaio; a seconda però, del tipo di testamento, potrebbe essere necessario un soggetto ulteriore.

Infatti, nel caso di testamento segreto, l’articolo 620 del codice civile dispone che “Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione”.

Ciò appare abbasta comprensibile dal momento che, essendo il testamento in mano ad un privato, il notaio non può procedere alla pubblicazione se prima non lo riceve.

Nel caso, invece, di testamento segreto o pubblico, avendone già il possesso, sarà il notaio a procedere direttamente alla pubblicazione nel momento in cui abbia notizia della morte del testatore.

I documenti necessari per la pubblicazione

Al fine di far pubblicare al notaio un testamento è necessario consegnargli i seguenti documenti:

  • Copia della carta di identità e del codice fiscale di colui che richiede la pubblicazione;
  • Copia della carta di identità del testatore;
  • Un estratto dell’atto di morte;
  • Il testamento da pubblicare in originale, da allegare al verbale di pubblicazione.

Pubblicazione testamento olografo

Il testamento olografo deve essere pubblicato dal notaio alla morte del testatore.

Per far ciò, l’articolo 620 del codice civile prescrive che chiunque sia in possesso di un testamento olografo debba portarlo al notaio per la pubblicazione al momento della morte del testatore.

A quest’obbligo normativo civile, si lega indissolubile un divieto penale, stabilito dall’articolo 490 del codice penale, il quale prescrive che chiunque distrugga un testamento commette reato.

A maggior ragione, poi, se si tratta dell’erede, per il quale si tratterebbe anche di un’ipotesi di indegnità a succedere.

Ancora, è bene ricordare che qualora colui che è in possesso del testamento non si reca dal notaio per la pubblicazione, qualunque interessato può chiedere al tribunale di fissare un termine per la presentazione.

La pubblicazione del testamento olografo, dunque, viene effettuata dal notaio in presenza di due testimoni.

Il Notaio redige un verbale, nella forma di atto pubblico, nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo.

Il verbale viene firmato dalla persona che consegna il testamento, dai testimoni e dal notaio.

Al verbale vanno allegati la carta in cui è scritto il testamento, firmata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l’estratto dell’atto di morte del testatore.

Effettuata la pubblicazione, il notaio invia una copia autentica del verbale di pubblicazione del testamento alla cancelleria del tribunale competente in base all’ultimo domicilio del defunto, ove chiunque può chiederne copia.

Infine, l’articolo 620, sesto comma del codice civile, permette a chiunque ne abbia interesse, in base a giustificati motivi, di chiedere al tribunale cancellare periodi o frasi di carattere non patrimoniale dal testamento e di ometterli nelle copie che siano richieste.

Ciò al fine, in particolare, di evitare che siano diffuse affermazioni offensive verso qualcuno.

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Pubblicazione testamento segreto

Ai sensi dell’articolo 621 del codice civile, il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore.
Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per l’ apertura e la pubblicazione.

Per procedere alla pubblicazione del testamento segreto, il notaio redige un verbale, nella forma degli atti pubblici ed alla presenza di due testimoni, nel quale descrive accuratamente lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto pedissequamente e fa menzione della sua apertura.

Tale verbale deve essere sottoscritto sia da colui che richiede la pubblicazione del testamento, che dai testimoni e dal notaio.

Al verbale vanno uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l’estratto dell’atto di morte del testatore.

In caso di assenza giuridica della persona, andrà allegata la copia del provvedimento che ordina l’ apertura degli atti di ultima volontà.

Invece, in caso di morte presunta, si allegherà la copia della sentenza che la dichiara.

Dopo la pubblicazione, ai sensi dell’articolo 622 del codice civile, la copia autentica del verbale di pubblicazione del testamento viene trasmessa dal notaio alla cancelleria del tribunale competente in base all’ultimo domicilio del defunto, ove chiunque può chiederne copia.

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Pubblicazione testamento pubblico

Quando si ha a che fare con un testamento pubblico non è corretto parlare di “pubblicazione”, dal momento si tratta di un atto pubblico ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.

In tal caso, quindi, sarà necessario parlare di registrazione del testamento pubblico.

A tal fine, l’articolo 623 del codice civile prescrive che il notaio, non appena viene a conoscenza della morte del testatore, debba comunicare l’esistenza del testamento ad eredi e legatari.

Come è facile immaginare, però, non sempre il notaio può venire a sapere della morte del testatore, pertanto risulta importante che gli eredi informino il notaio del decesso.

Ciò ovviamente, è possibile solo se il defunto aveva informato qualcuno di aver fatto testamento o, ancora meglio, se aveva nominato un esecutore testamentario.

Informati gli eredi ed i legatari, il notaio redige un atto con il quale passa il testamento pubblico dal fascicolo degli atti a causa di morte alla raccolta degli atti tra vivi, e in conseguenza è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali (da qui il termine registrazione).

Al verbale allega l’estratto dell’atto di morte del testatore.

Infine, ai sensi dell’art. 622 del codice civile, il notaio trasmette la copia autentica del testamento pubblico alla cancelleria del tribunale competente in base all’ultimo domicilio del defunto, per permettere a chiunque di chiederne copia.

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Pubblicazione testamento: l’individuazione dei beni

Pubblicazione testamento: l'individuazione dei beni

Tra le formalità previste dalla legge non vi è quella di indicare i beni che lascia in eredità, perchè l’eredità riguarda l’intero patrimonio del defunto, che viene distribuito per intero o in quote.

Anche nei casi specifici di attribuzione di determinati beni a determinati eredi (divisione testamentaria) o a legatari, il testatore non è obbligato ad indicare i dati catastali degli immobili o i numeri IBAN dei suoi conti correnti.

Questa libertà lasciata al testatore può creare, però, qualche problema al momento della ripartizione dell’eredità.

Per questo motivo, in sede di redazione del testamento, è sempre consigliabile affidarsi ad avvocati esperti in successioni che possano consigliare al testatore di scrivere i seguenti dati:

  • quanto ai beni immobili, i dati catastali, Comune, foglio, particella ed eventuale subalterno, ovvero quei dati che servono ad identificare univocamente un bene immobile; ciò vale anche per un’autorimessa che, per quanto possa essere pertinenza dell’immobile, è sempre bene indicare separatamente al fine di evitare controversie ereditarie;
  • quanto ai beni mobili, descrizione e luogo ove si trovano e, nel caso di conti correnti e titoli azionari o obbligazionari, oppure altri strumenti finanziari, denominazione esatta, nome della banca e la filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto.

L’ausilio di avvocati esperti in successioni è, inoltre, utile al momento della pubblicazione del testamento, in quanto effettuato tale passaggio occorre procedere all’identificazione dei beni immobili, tramite un atto notarile a cui partecipano tutti gli interessati (eredi ed eventuali legatari).

Tale identificazione, che una persona potrebbe non essere in grado di fare se non sa cosa effettivamente possedeva il proprio caro defunto, è fondamentale al fine della corretta indicazione nella dichiarazione di successione e della voltura catastale dei beni in capo ai beneficiari.

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L’avvertimento ad eredi e legatari

Come detto, il codice civile prevede che il notaio comunichi ad eredi e legatari la pubblicazione di un testamento olografo o segreto o, nel caso del testamento pubblico di aver provveduto alla registrazione.

Ciò viene compiuto dal notaio tramite l’invio di una raccomandata, nella quale informa il destinatario del testamento, invitandolo presso il suo studio per riceverne copia.

Tale passaggio è molto importante, in quanto permette ai beneficiari del testamento, di poter provvedere agli adempimenti fiscali obbligatori per legge (ovvero presentare la denuncia di successione) e, soprattutto, a poter ottenere la propria eredità.

Non sempre, però, il notaio è in grado di reperire i soggetti indicati nel testamento, non potendo, così, assolvere tale funzione.

Per questo motivo, è sempre consigliabile affidare il testamento a persona di fiducia o, ancora meglio, nominare un esecutore testamentario, che abbia il compito di mettere in esecuzione il testamento in tutto il suo complesso, compreso la consegna al notaio e la comunicazione degli eredi e legatari.

Si può sapere se una persona ha fatto testamento ed è stato pubblicato?

Come detto, quando un testamento viene pubblicato o registrato esso viene annotato nel registro generale dei testamenti.

Pertanto, per sapere se una persona defunta ha fatto testamento in Italia o all’estero, basta consultare il Registro generale dei testamenti.

Tale registro, infatti, opera efficacemente in tutti gli Stati che hanno aderito alla Convenzione Internazionale di Basilea, e cioè l’Italia la Francia, Cipro, la Turchia, il Belgio, i Paesi Bassi, il Portogallo, il Lussemburgo, la Spagna, l’Estonia, la Lituania e l’Ucraina.

Per accedervi, basta effettuare la richiesta presso la cancelleria di volontaria giurisdizione del Tribunale, magari facendosi assistere da avvocati esperti in successioni.

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Conclusioni

Abbiamo visto che la pubblicazione del testamento è un momento fondamentale, perchè senza di essa, il testamento stesso non può produrre i suoi effetti.

Pertanto, è sempre bene farsi consigliare da avvocati esperti in successioni per effettuare tutti gli adempimenti necessari a mettere il notaio in condizione di poter eseguire tale adempimento correttamente.

Avv. Eugenio Martusciello

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