Che cosa è la quota di legittima? chi sono ii beneficiari di tale riserva di legge?
In questo articolo percorreremo la normativa vigente, analizzando limiti e tutele di tale istituto giuridico.
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La legittima: che cosa è?
Il diritto di legittima è una quota dell’eredità che necessariamente deve essere devoluta a particolari soggetti, espressamente individuati dalla legge.
I soggetti, destinatari della quota di legittima, sono definiti dal nostro ordinamento “legittimari”.
I destinatari della quota di legittima sono gli stretti congiunti del de cuius.
Nello specifico, sono definiti legittimari:
- Il coniuge;
- I figli;
- In assenza dei figli, gli ascendenti;
- I discendenti dei figli, in caso di premorienza di quest’ultimi.
L’istituto della legittima comporta, in tal modo, l’apertura di quella che è comunemente definita successione necessaria.
In tal caso, tali soggetti, salvo rari casi, dovranno necessariamente succedere al de cuius, con la conseguenza che, salvo rari ipotesi, non possono essere esclusi dall’eredità.
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La quota di legittima
Attraverso l’istituto della legittima, la legge garantisce ai “legittimari” una quota di valore della massa ereditaria.
La massa ereditaria si calcola sommando il relictum (quello in possesso del defunto al momento della morte) più quello che il de cuius ha donato in vita, il donatum.
Dopo aver fatto tale operazione algebrica, ai sensi dell’art. 556 del codice civile, occorre calcolare la quota di legittima e la quota disponibile.
La quota disponibile è la porzione della massa ereditaria di cui il defunto poteva disporre.
La quota di legittima, spettante cioè a quei soggetti facenti parti del nucleo familiare stretto del de cuius, è quindi una porzione della massa ereditaria indissolubilmente legata ai legittimari.
La legittima, quindi, non è il diritto di conseguire determinati beni del defunto, ma può essere definita come il diritto spettante ai legittimari di conseguire, anche giudizialmente, una determinata porzione dell’eredità.
Questo significa che, se il testatore ha attribuito un determinato bene ad un legittimario pari al valore della legittima, l’erede non potrà pretendere di far valere il suo diritto successorio si altri beni facenti parti l’asse ereditario.
Pertanto, qualora il de cuius, con testamento o atti donativi, violi il diritto di legittima, i legittimari potranno chiedere giudizialmente la riduzione delle disposizioni, mortis causa o inter vivos, lesive del proprio diritto successorio.
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Legittima: Come si calcola la quota

Per determinare la quota spettante a ciascun legittimario, occorre calcolare anzitutto il valore della massa ereditaria, ex art.556 del c.c..
Si deve procedere, cioè, alla formazione dei beni relitti e alla quantificazione del loro valore economico al momento dell’apertura della successione.
A tale massa vanno sottratti i debiti contratti dal defunto e poi, a tale valore, si devono sommare quanto donato dal de cuius in vita.
Le donazioni vanno calcolate nel seguente modo:
- Per le donazioni di beni immobili, ai sensi dell’art. 747 e 750 del c.c., il valore deve essere calcolato in relazione alla stima economica a loro attribuibile al momento dell’apertura della successione;
- Per le donazioni monetaria, ai sensi dell’articolo 751 del c.c., si considera il valore nominale.
Effettuata tale operazione, si procede alla formazione della porzione di eredità disponibile e quella, invece, spettante ai legittimari.
La quota di legittima non è una quota fissa, ma variabile.
Essa, cioè, varia a seconda della massa ereditaria e dei legittimari concorrenti alla stessa e al grado di parentela di ciascuno.
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Quota di legittima: il coniuge.
Il coniuge è un erede legittimario.
La quota di eredità spettante al coniuge varia a seconda se deve concorrere con i figli o gli ascendenti del coniuge defunto.
In particolare è possibile individuare:
- In assenza di figli, ai sensi dell‘art. 540 del c.c., al coniuge spetta 1/2 del patrimonio del coniuge defunto;
- In presenza di un figlio, ai sensi dell’art. 542 del c.c., al coniuge superstite spetta 1/3 del patrimonio;
- In presenza di più figli, al coniuge superstite spetta 1/4 del patrimonio.
Al coniuge, inoltre, spetta il diritto di abitazione sulla casa familiare e l’uso dei mobili al suo interno.
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La quota di legittima dei figli.
I figli, così come il coniuge superstite, hanno diritto ad avere una quota del patrimonio.
Tale porzione di eredità varia a seconda della presenza del coniuge e del numero dei figli che concorrono ad essa.
Quindi, il figlio avrà diritto ad avere:
- In caso di assenza del coniuge superstite e di altri figli, 1/2 del patrimonio del de cuius ai sensi dell’art. 537 c.c.;
- In presenza del coniuge superstite, 1/3 del patrimonio del defunto, ex art. 542 c.c.;
- In presenza di più figli, 1/2 del patrimonio da dividersi in parti uguali, in presenza del coniuge superstite oppure 2/3 in caso di assenza del coniuge.
Gli ascendenti.
Anche gli ascendenti (i genitori) hanno diritto ad avere una porzione del patrimonio del de cuius se questi è deceduto senza avere figli.
Nello specifico, gli ascendenti hanno diritto ad avere:
- 1/3 del patrimonio in assenza di coniuge superstite, ai sensi dell’art. 538 del c.c.;
- 1/4 del patrimonio ereditaria in presenza di coniuge superstite, ex art. 544 c.c.
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Conclusioni.
Come abbiamo visto, la quota di legittima pone un limite alle disposizioni ereditarie.
Questo significa che, qualora ci si appresta a fare testamento, è bene conoscere con esattezza cosa si può e non si può fare.
Infatti, è bene conoscere i limiti posti dalla legge al fine di evitare impugnazioni e problemi familiari.
Per questo motivo, è sempre opportuno rivolgersi a professionisti del settore che possano consigliare sul da farsi, al fine di evitare che una singola disposizione testamentaria vanifichi totalmente gli intenti successori.
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