Che cosa è il legato in sostituzione di legittima? Chi sono i destinatari? Quando è valido?
In questo articolo risponderemo a queste domande approfondendo l’istituto del legato in sostituzione di legittima.
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Legato in sostituzione di legittima: la nozione codicistica.
Ai sensi dell‘articolo 551, terzo comma, del c. c., il legato in sostituzione di legittima è un’attribuzione testamentaria a titolo particolare.
Tale disposizione testamentaria ha lo scopo di tacitare i diritti del legittimario, senza, tuttavia, far si che quest’ultimo assuma la qualità di erede.
Il legato in sostituzione di legittima pone, in tal modo, una scelta in capo al legittimario:
egli può accettare il legato in sostituzione di legittima o rifiutarlo.
In caso di accettazione, però, il legittimario perde la facoltà di conseguire la quota di legittima prevista dall’art. 536 del codice civile.
Infatti, tale istituto non priva di per se il legittimario al conseguimento della riserva, ma lo pone nella condizione di scegliere.
Se accetta il accetta il legato, allora non potrà conseguire la legittima.
Se invece lo rifiuta, conseguirà la quota a lui attribuita dalla legge.
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I destinatari.
I destinatari di tale disposizione testamentaria sono quei soggetti che il codice civile definisce legittimari.
Ai sensi dell’art. 536 del codice civile i legittimari sono coloro a cui la legge riserva una quota di eredità ed essi sono:
- il coniuge, ancorché separato;
- i figli, naturali o adottivi;
- gli ascendenti;
- i discendenti dei figli, i quali vengono in successione in luogo di questi.
Nel caso in cui siano chiamati all’eredità i figli dei discendenti, la legge riserva a tali soggetti gli stessi diritti ereditari riservati ai figli.
Tale disposizione giuridica risponde ad una duplice finalità: da un lato, tutelare il concetto di famiglia enunciato nell’art. 29 della Costituzione, dall’altro consentire al testatore che, sebbene con dei limiti, di disporre delle proprie sostanze.
Tuttavia, affinché si possa parlare di legato in sostituzione di legittima, è necessario che l’intenzione del testatore di soddisfare il legittimario sia evidente.
Tale evidenza, però che, la volontà del de cuius non deve necessariamente emergere dall’utilizzo di un particolare lessico.
Infatti, le intenzioni devono emergere dal contenuto complessivo del lascito testamentario, non essendo necessario l’utilizzo di particolari forme sacramentali.
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Il legato in sostituzione di legittima: la rinuncia.
Ai sensi dell’art. 551 del codice civile il legittimario che decide di agire con l’azione di riduzione deve preventivamente rinunciare al legato in sostituzione di legittima.
Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, la proposizione dell’azione di riduzione non costituisce rinunzia implicita al legato.
Pertanto, è necessario che il legittimario proceda preventivamente o contestualmente alla rinuncia del legato.
Quando il legato ha ad oggetto un bene immobiliare, la rinuncia al legato deve essere fatto con la forma scritta.
In particolare, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 7098 del 2011 ha affermato che:
qualora il legato ha ad oggetto un bene immobile, la rinuncia deve essere effettuata in forma scritta ex art.1350, n.5 del c.c.
La rinuncia in forma scritta è necessaria perché il legato si acquista automaticamente.
Quindi, affinché si possa configurare una rinuncia, è necessaria una manifestazione espressa della volontà dell’interessato.
In caso di esperimento di un’azione di riduzione, la mancata rinuncia al legato costituisce condizione per la domanda di riduzione, rilevabile anche d’ufficio dal Giudice.
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Sul divieto di pesi e oneri.
Come è noto, ai sensi dell’art. 549 del codice civile, il testatore non può porre a carico della legittima pesi ed oneri che ledano l’intangibilità di tale quota ereditaria.
Tale principio si applica al l’istituto del legato in sostituzione di legittima.
L’applicazione di tale principio implica che, qualora il testatore ponga un onere in capo al legatario, tale peso sarà considerato nullo e quindi non apposto.
Tuttavia, l’art.549 del c.c. fa salve le disposizioni sulla divisione ereditaria, richiamando gli articoli 713 e ss. de codice civile.
Infatti, è possibile che il testatore ponga un peso sulla disposizione testamentaria senza ledere la quota del legittimario.
In questo caso, se il peso non arreca un danno al valore della quota attribuita al legittimario, esso non sarà considerato nullo.
Se invece, il peso posto dal testatore è tale da ridurre il valore della quota spettante al legittimario, quest’ultimo potrà agire in riduzione.
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Legato in sostituzione di legittima e in conto di legittima
Il legato in conto di legittima, a differenza del legato in sostituzione, non serve a tacitare il legittimario.
Infatti, il legato in conto di legittima è un’attribuzione che sarà imputata alla quota di legittima.
Ciò significa che, il destinatario, senza rinunciare al legato, potrà agire per il conseguimento dell’eventuale differenza attraverso un’azione di riduzione.
Quindi, se il valore del legato risulterà insufficiente a soddisfare il diritto di legittima, il legittimario potrà agire chiedendo la differenza necessaria a coprire l’intero della quota a lui spettante.
A tal proposito, l’art.552 del codice civile afferma che, chi rinuncia all’eredità, può trattenere donazioni e legati fatti in suo favore, a meno che non vi sia una espressa dispensa da imputazione, ai sensi dell’art.564 del c.c.
Tale normativa è diretta a tutelare le volontà del testatore che, in assenza di un’espressa dispensa, imputa le donazioni e i legati fatti ai legittimari in conto della legittima.
In tal modo, si cerca di tutelare gli eredi non legittimari, i cui lasciti gravano, ovviamente, sulla disponibile.
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Conclusioni
Il legato in sostituzione di legittima è una disposizione testamentaria a titolo particolare che consente di soddisfare i legittimari, senza renderli, al contempo, eredi del de cuius.
Tuttavia, è bene approcciarsi con molta cautela a tale istituto, valutando la consistenza del lascito e calcolando con attenzione la quota spettante a ciascun legittimario.
Per questo motivo, è consigliabile rivolgersi a dei professionisti esperti del settore che possano consigliare la migliore soluzione in relazione a ciascuna situazione ereditaria,
evitando errori e possibili controversie legali.
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