In questo articolo parliamo dell’impugnazione del testamento olografo, vedendo i motivi di impugnazione ed i termini.
Leggi l’articolo e scopri tutto quello che devi sapere.
Vuoi impugnare un testamento olografo?
Leggi anche: il testamento olografo; la successione testamentaria.
Testamento olografo: i motivi di impugnazione
Il testamento olografo può essere impugnato dagli aventi diritti a causa di una sua annullabilità o, nei casi di più gravi, nullità.
Il Legislatore, a fine di tutelare la volontà del de cuius, ha previsto che l’invalidità eventualmente rilevata in sede giudiziaria non travolge necessariamente l’intero testamento, ma può colpire anche la singola disposizione testamentaria.
Ciò vuol dire che, eventualmente, si può agire giudizialmente per ottenere l’annullamento della singola disposizione testamentaria, senza che ciò comporti l’apertura della successione legittima.
L’annullabilità del testamento olografo
Una causa di annullabilità del testamento è l’accertamento dell’incapacità di intendere e volere del testatore. Infatti, ai sensi dell’art.591 c.c. possono disporre dei propri beni con testamento tutti coloro che non sono dichiarati dalla legge incapaci.
Pertanto, non possono redigere testamento:
- coloro che non hanno ancora raggiunto la maggior età;
- coloro che sono stati interdetti per infermità di mente;
- coloro che, seppur non sono stati interdetti, nel momento in cui hanno redatto il testamento non erano capaci di intendere e di volere.
L’infermità di mente del testatore
Qualora ci si trovi in una delle ipotesi precedenti, chiunque abbia interesse può chiedere al Tribunale l’annullamento del testamento per incapacità del testatore.
Può capitare, però, l’infermità del testatore non sia stata già accertata giudizialmente.
In tal caso, chi impugna il testamento dovrà dimostrare che il testatore, al momento della redazione del testamento, era incapace di intendere e di volere.
Tale dimostrazione, ovviamente, sarà più difficile. Infatti, ad esempio, si potrà:
- indicare dei testimoni chiamati a deporre sullo stato mentale del de cuius;
- procedere ad effettuare una perizia medica (ovviamente post mortem) sulla capacità di intendere e volere del defunto, tramite l’analisi di cartelle cliniche e accertamenti medici.
L’errore, la violenza ed il dolo
Ovviamente, strettamente connessa a tale caso è l’ipotesi in cui il testatore sia stato indotto con violenza o dolo a redigere un testamento, ovvero vi sia stata circonvenzione di incapace.
Ultimamente sono diversi i casi tristamente balzati all’attenzione della cronaca che riguardavano la redazione di testamenti da parte di persone, il più delle volte molto anziane, che, a seguito di artifici o raggiri, lasciavano i propri beni a soggetti estranei.
In tali casi è possibile impugnare il testamento, al fine di farlo dichiarare invalido e consentire l’apertura della successione secondo legge, che prevede la chiamata all’eredità dei parenti fino al sesto grado.
La nullità del testamento olografo
Si parla invece di nullità del testamento olografo quando non è possibile risalire in maniera certa alla paternità dell’atto.
Sebbene l’ordinamento italiano sancisce il principio della libertà nella redazione del testamento, pone al contempo il rispetto di una serie di formalità volte a garantire l’autenticità del testamento e la sua collocazione temporale.
Pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono motivo di impugnazione del testamento l’assenza di firma oppure la mancata sottoscrizione dell’atto da parte del de cuius.
È, infine, possibile impugnare il testamento nel caso in cui esso risulti contraffatto; in tal caso è necessario effettuare una perizia calligrafica sul testamento olografo tramite il confronto con altri scritti provenienti dal testatore, sia della grafia che della firma.
Nel caso in cui la perizia confermerà i dubbi circa la validità del documento, sarà possibile procedere all’impugnazione e alla relativa apertura della successione legittima.
Vuoi impugnare un testamento olografo?
L’impugnazione del testamento olografo per lesione di legittima
Esaminati i casi generali, occorre ragionare sulla questione più delicata, importante e comune: la lesione della quota di legittima.
Infatti, il nostro ordinamento prevede una forma di protezione delle persone più vicine al testatore: grazie a queste norme, una parte del patrimonio dovrà sempre essere destinata al coniuge superstite (sempre che non sia intervenuta una sentenza di divorzio), ai figli ed ai genitori (qualora siano ancora in vita al momento della morte del testatore).
Nello specifico, a favore dei legittimari la legge riserva una quota del valore del patrimonio ereditario e dei beni donati dal defunto in vita.
Pertanto, per determinare tale quota sarà necessario calcolare il valore dei beni appartenenti al defunto, detratti i debiti, a cui andranno sommato il valore dei beni donati in vita.
In linea di massima:
- al coniuge spetterà metà del patrimonio, in assenza di figli;
- in presenza di un figlio, al coniuge spetterà un terzo del patrimonio e un terzo all’unico figlio;
- in presenza di più figli, la quota sarà di un quarto.
Nel caso, infine, in cui il coniuge, in assenza di figli, concorra solo con gli ascendenti, avrà diritto a metà del patrimonio, mentre un quarto andrà agli ascendenti; se questi ultimi dovessero, invece, succedere da soli, avrebbero diritto solo ad un terzo del patrimonio.
La quota rimanente da quella spettante al coniuge e ai figli o agli ascendenti, definita disponibile, potrà essere destinata liberamente dal de cuius nel testamento.
Ma cosa succede se con il testamento olografo non sono rispettate le norme sui legittimari? O meglio, non sono rispettate le quote ereditarie?
In tale caso il testamento potrà essere impugnato con l’azione di riduzione che consentirà ai legittimari (figli o ascendenti e moglie) di chiedere la riduzione giudiziale delle disposizioni lesive dei propri diritti nella misura idonea ad integrare la loro quota.
Hai subito una lesione della legittima e vuoi impugnare il testamento?
L’impugnazione del testamento olografo: termini per proporla

Altra questione molto importante quando si valuta l’ipotesi di impugnare un testamento olografo riguarda la tempistica.
Infatti, anche le azioni di impugnazione del testamento olografo sono soggette ad un termine di prescrizione.
Per di più, tale termine non è sempre uguale, ma dipende dal tipo ti contestazione mossa al testamento.
Ad esempio, l’azione di riduzione si prescrive in 10 (dieci) anni, che incominciano a decorrere dalla data di accettazione dell’eredità del destinatario della disposizione testamentaria che si intende impugnare.
Diversamente, l’azione di annullabilità si prescrive in 5 (cinque) anni, termine che incomincia a decorrere non dall’apertura della successione, ma dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie o dal momento che si è venuti a conoscenza della violenza o dolo.
Conclusioni
Alla luce di quanto detto, è molto facile che un testamento, soprattutto se non redatto con l’ausilio di un professionista competente, presenti dei motivi di impugnazione.
Pertanto, è consigliabile rivolgersi ad un professionista specializzato che possa esaminare la vicenda specifica e valutare se vi siano motivi fondati, in modo da risparmiare tempo e costi.
Vuoi impugnare un testamento olografo?