Impugnazione testamento

Impugnazione testamento: la guida completa

Impugnazione testamento, un concetto che ci sembra ormai di dominio comune; ma è davvero così?

Si può impugnare un testamento per qualunque motivo?

I motivi di impugnazione sono gli stessi per tutti i tipi di testamento?

Quanto tempo si ha per impugnare un testamento?

Leggi l’articolo per ottenere tutte le risposte a queste domande e anche di più!

Vuoi impugnare un testamento?

In proposito leggi anche l’articolo sul testamento.

Impugnazione testamento: per quali motivi?

Per impugnare un testamento occorre iniziare una delle seguenti cause in Tribunale:

  • azione diretta a dichiarare nullo il testamento;
  • azione diretta ad annullare il testamento;
  • azione di riduzione.

Impugnazione testamento per nullità

La prima azione che esaminiamo è quella che comporta l’effetto più grave.

Infatti, in caso di dichiarazione di nullità del testamento, questo non avrebbe più alcun valore giuridico e gli effetti sarebbero cancellati fin dal principio.

Per questo motivo, la legge (art. 606, comma 1 c.c.) circoscrive la possibilità di ottenere tale dichiarazione a pochi casi ben determinati, diversi a seconda che si tratti di testamento olografo o pubblico.

Impugnazione testamento olografo per nullità

Il testamento olografo è nullo:

  • Qualora manchi la scrittura a mano del testatore (autografia) o la firma dello stesso;
  • Qualora vi siano delle disposizioni troppo generiche riguardo ai beneficiari, arrivando ad impedirne la chiara identificazione;
  • Qualora vi siano delle disposizioni contrarie alla legge.

A tal proposito leggi anche l’articolo sul testamento olografo nullo.

Impugnazione testamento pubblico per nullità

Il testamento pubblico, invece, è nullo:

  • Qualora le dichiarazioni del testatore non siano messe per iscritto dal notaio;
  • Qualora manchi la sottoscrizione del testatore o del notaio.

Impugnazione testamento per annullabilità

L’azione di annullamento produce un effetto più blando rispetto a quella di nullità: infatti, il testamento è valido e produce i suoi effetti ma questi possono essere annullati tramite l’impugnazione.

Anche per quanto riguarda l’annullabilità le ipotesi sono diverse a seconda del tipo di testamento.

Annullabilità testamento olografo

Il testamento olografo è annullabile:

  • Qualora la data sia assente o incompleta. Occorre precisare però, che l’indicazione di una frase inconfondibile (ad esempio Natale 2022) equivale ad una data correttamente indicata;
  • Qualora il testatore non fosse capace di agire (ad esempio in caso di minore età o di mancanza di capacità di intendere e volere per malattia, etc);
  • Qualora il testatore abbia disposto dei suoi beni per errore, violenza o dolo.

Annullabilità testamento pubblico

Il testamento pubblico (ed anche il segreto, se compatibile) è annullabile:

  • Qualora il notaio non ne abbia dato lettura;
  • Qualora non contenga la dichiarazione del testatore che quella è la sua volontà testamentaria e la menzione, la trascrizione e la lettura di tale dichiarazione;
  • Qualora non vi siano o non siano inidonei i testimoni o i fidefacienti;
  • Qualora non presenti la data, l’ora, il Comune o il luogo dove l’atto è stato ricevuto;
  • Qualora non vi sia la firma degli altri partecipanti;
  • Qualora non ne venga data lettura alla presenza dei testi;
  • Qualora non siano menzionate le formalità;
  • Qualora siano violati gli artt. 54 , 55, 56 e 57 della legge notarile.

Annullabilità testamento segreto

Il testamento segreto, infine, è annullabile:

  • Qualora manchi la mancanza della dichiarazione del testatore;
  • Qualora manchino i sigilli sulla carta in cui sono stese le disposizioni o su quella che serve da involucro;
  • Qualora manchi l’atto di ricevimento sulla carta utilizzata dal testatore per scrivere o avvolgere il testamento o su un ulteriore involucro predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato;
  • Qualora non siano espletate le ulteriori formalità previste dall’art. 605 del c.c.

L’azione di riduzione

L’azione di riduzione mira ad ottenere un risultato diverso dalle altre due, in quanto è diretta contro le disposizioni lesive delle quote dei legittimari.

Pertanto, occorre distinguere chi può esercitarla ed in che modo.

Azione di riduzione
L’azione di riduzione serve al legittimario per chiedere qualcosa che manca nel testamento, che sia la sua presenza o una parte della sua quota.

Chi può esercitarla

Dal momento che tale previsione normativa mira a difendere i legittimari, sia che siano pretermessi (ovvero completamente esclusi dal testamento) sia che siano lesi (ovvero hanno ricevuto una quota inferiore a quanto gli spetta per legge), sono loro a poterla esercitare.

I legittimari sono quei soggetti che l’ordinamento tutela in quanto facenti parte del nucleo di famiglia stretto del testatore.

In particolare, essi sono il coniuge superstite, i figli e, in assenza di questi ultimi, i genitori.

Per ottenere questo finalità, il legislatore ha previsto che un soggetto, nel momento in cui si accinge a fare testamento, pur avendo la libertà di disporre come crede del proprio patrimonio, assegni a ciascuno di loro delle quote dello stesso predeterminate.

Pertanto, qualora uno di questi soggetti, all’atto dell’apertura della successione si trovi ad essere stato completamente dimenticato nel testamento o ad aver ricevuto di meno di quanto gli spetta, deve agire immediatamente per ottenere quanto gli spetta.

In mancanza, trascorso un certo lasso di tempo, le disposizioni lesive non saranno più impugnabili, con la conseguente perdita di ogni diritto da parte dei legittimari.

In tal senso leggi anche l’articolo sulla successione testamentaria.

Le tre fasi dell’azione di riduzione

Per quanto normalmente si faccia riferimento unicamente a questo nome, un’azione di riduzione, per poter essere efficace, necessita di tre fasi:

  • Quella in senso stretto, nella quale, come detto si impugnano le disposizioni lesive (ed, in alcuni casi, anche le donazioni compiute in vita dal testatore). Senza il riconoscimento da parte di un Giudice della lesione subita, infatti, non si potrà ottenere alcunchè;
  • l’azione di restituzione da rivolgere contro i beneficiari delle disposizioni ridotte; una volta che il Giudice ha ridotto le disposizioni lesive, si potrà richiedere a chi ha tratto beneficio delle stesse la restituzione di quanto spettante al leso;
  • l’azione di restituzione contro i terzi acquirenti: uguale alla precedente, ma viene rivolta invece che agli eredi a coloro che da questi hanno acquistato o ricevuto per donazione.

Impugnazione testamento: in quanto si prescrive

La prescrizione è diversa a seconda dell’azione che si va ad effettuare:

  • l’azione di nullità non è soggetta a prescrizione e può essere effettuata da chiunque risulti essere danneggiato dalla successione in qualunque momento;
  • l’azione di annullamento è soggetta al termine di prescrizione di cinque anni che inizia a decorrere dal momento in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie (art. 606, comma 2 c.c.);
  • L’azione di riduzione, infine, si prescrive in dieci anni. Il momento iniziale da cui decorre tale termine, però, è diverso, a seconda che la disposizione lesiva sia una donazione o una disposizione testamentaria. Se a causare la lesione sono una o più donazioni effettuate dal defunto in vita, è la data di apertura della successione (la data della morte) il momento da cui inizia a decorrere il termine. Invece, nel caso di lesione derivante da una disposizione testamentaria, il legittimario pretermesso non è legittimato ad esperire l’azione di riduzione finchè il chiamato testamentario non accetta l’eredità. Per questo motivo, è la data di accettazione dell’eredità del beneficiario della disposizione lesiva il momento da cui inizia a decorrere il termine (ciò perchè solo da tale momento la lesione diventa attuale, non potendo l’accettazione dell’eredità essere revocata).

Conclusioni

Alla luce di quanto detto, appare evidente la necessità di valutare bene la situazione prima di impugnare un testamento.

Rivolgersi ad un avvocato esperto di testamenti e successioni permetterà di essere sicuri di intraprendere la strada che porta alla soluzione più adatta al caso concreto, evitando perdite di tempo e denaro.

Vuoi impugnare un testamento?

Avv. Lucia Esposito