L’esenzione dall’imposta di successione è un’agevolazione fiscale che permette di non pagare le tasse sull’eredità ricevuta?
Ma sai quando si applica?
In questo articolo vediamo le ipotesi di applicazione e cosa fare per invocarla.
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Leggi in proposito anche Successione, Dichiarazione di Successione e Debiti ereditari: cosa sono e come non pagarli
Imposta di successione
Nell’ordinamento italiano, l’imposta sulle successioni e donazioni è stata introdotta dal Decreto legislativo n. 346 del 1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni), poi eliminata dall’art. 13 della Legge n. 383 del 2001.
Nel 2006, infine, il decreto legge n. 262 ha reintrodotto nuovamente tale tassa, in base alla quale entro un anno dalla morte del defunto, gli erede o i legatari devono presentare la denuncia di successione, pena il pagamento di una sanzione.
Questa non è altro che una dichiarazione nella quale si ricostruisce il patrimonio del defunto, comprensivo di tutti i beni, mobili ed immobili, appartenuti allo stesso.
Proprio sulla base di tale dichiarazione si calcola l’imposta di successione dovuta da ciascun successore.
Fortunatamente, la legge prevede anche dei casi specifici nei quali viene meno l’obbligo di presentare la denuncia di successione o di pagare la relativa imposta.
Esenzione presentazione dichiarazione di successione
Iniziamo dal caso in cui non vi è l’obbligo di presentare la denuncia di successione.
La legge lo permette soltanto quando concorrano, contemporaneamente, tre requisiti:
- Il patrimonio ereditario non deve comprendere beni immobili o diritti reali immobiliari;
- Il valore del patrimonio ereditario attivo non deve superare 100.000 euro (ciò in virtù del Decreto legislativo n. 175 del 2014 (cd. Decreto semplificazioni) che ha aumentato il limite di valore da 25.000 a 100.000 euro);
- L’eredità deve essere devoluta al coniuge e/o ai parenti in linea retta (ovvero figli o figli dei figli).
Solo qualora vi sia tale situazione, è possibile non presentare la denuncia di successione senza che l’Agenzia delle Entrate possa comminare alcuna sanzione.
Esenzione imposta di successione: quando si applica?
Vi sono, poi, dei casi particolari nei quali, anche se è comunque necessario presentare la denuncia di successione, non si paga la relativa imposta.
Iniziamo da i beni che non devono essere inseriti nella denuncia di successione perchè non concorrono a formare l’attivo ereditario.
Tali beni sono:
- I beni culturali, ovvero quei beni soggetti a vincolo come beni di pregio architettonico, storico o culturale;
- i trattamenti di fine rapporto e le indennità lavorative;
- i beni mobili registrati al PRA;
- i crediti per i quali si è iniziato un giudizio non ancora conclusosi con sentenza;
- i crediti verso lo Stato non ancora riconosciuti dall’Ente preposto;
- I titoli dello Stato, ovvero i buoni del Tesoro, siano essi ordinari o pluriennali, ed i certificati di credito.
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Esenzione imposta di successione: casi pratici

Vi sono, infine, dei casi particolari che comportano l’esenzione dall’imposta di successione in determinati casi.
Vediamo quali sono.
Esenzione imposta di successione riguardo le quote sociali
Il decreto legislativo n. 346 del 1990 con l’art. 3 ha stabilito che “I trasferimenti di aziende, rami di azienda, quote sociali e azioni a favore del coniuge e degli eredi in linea retta non sono soggetti al pagamento dell’imposta”.
Per ottenere tale beneficio, però, l’articolo prevede alcuni requisiti:
- che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
- che rendano, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.
Appare di notevole importanza il rispetto di tali requisiti dal momento che, in caso contrario, vi sarà la decadenza dal beneficio, con il conseguente pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall’ articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.
Avvenimento non così raro dal momento che, sul punto, si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 75E del 26 luglio 2010.
Esenzione imposta di successione in caso di polizze vita
In questo caso è l’articolo 12 del summenzionato decreto legislativo n. 346 del 1990 a prevedere l’esenzione dall’imposta di successione per le seguenti indennità:
- le indennità di cui agli artt. 1751, ultimo comma, e 2122 del codice civile;
- le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto.
Tale esenzione risulta di particolare importanza: infatti, dal momento che tali indennità non rientrano nell’attivo ereditario, non devono essere considerate ai fini fiscali.
Ciò comporta, quindi, che gli eredi non dovranno pagare neanche l’IRPEF, l’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Esenzione imposta di successione in caso di terreni agricoli
In questo caso, l’articolo 14 della legge n. 383 del 2001 prevede che “il totale delle imposte di registro, ipotecarie e catastali applicate in misura fissa sugli immobili dell’asse ereditario costituiti da terreni agricoli o montani non può comunque eccedere il valore fiscale dei terreni medesimi”.
Esenzione imposta di successione per enti ecclesiastici e onlus
Ancora il decreto legislativo n. 346 del 1990, stavolta all’art. 3, prevede un’esenzione dell’imposta di successione nel caso in cui il defunto abbia indicato nel suo testamento quale erede un ente ecclesiastico o religioso o una onlus.
L’art. 27 del DPR n. 642 del 1972 precisa, inoltre, che tale esenzione riguarda non solo le imposte ipotecarie e catastali ma anche l’imposta di bollo per la registrazione.
Infine, la legge prevede la stessa esenzione anche per le associazioni che non perseguano scopi di pubblica utilità ma solo a due condizioni:
- che il de cuius precisi che il patrimonio venga destinato dall’associazione a finalità di pubblica utilità;
- che, entro cinque anni, l’associazione dimostri di aver utilizzato i beni ricevuti in eredità per le finalità predette.
Esenzione imposta di successione entro le franchigie
Prima di concludere, è il caso di ricordare che, in generale, nella successione sono previste le cosiddette franchigie, al di sotto delle quali si pagano solo delle tasse fisse.
In pratica, qualora il valore dei beni ricevuto in eredità sia inferiore al valore previsto dalla legge a seconda de proprio rapporto col defunto, l’erede (o il legatario) sarà tenuto a pagare solo registrazione e trascrizione in misura fissa (circa 200 euro).
L’art. 2, c. 49, del Decreto Legge n. 262 del 2006 prevede le seguenti franchigie:
- per il coniuge ed i parenti in linea retta, 1.000.000 di euro: ciò vuol dire che, sull’eccedenza, pagheranno il 4% del valore;
- per i fratelli e le sorelle, 100.000 euro per ciascun beneficiario: ciò vuol dire che, sull’eccedenza, ogni fratello o sorella pagherà il 6% del valore;
Infine, il comma 49-bis del predetto articolo si occupa della persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevedendo una franchigia dell’ammontare di 1.500.000 euro.
Conclusioni
L’imposta di successione è un obbligo di legge ma vi sono dei casi nei quali questa non è dovuta.
Pertanto, per evitare di non pagare credendo di rientrare nell’esenzione e poi ricevere una cartella esattoriale o, peggio, di pagare somme non dovute con la difficoltà estrema di farsele restituire dallo Stato, è meglio affidarsi ad Avvocati esperti in successioni che possano valutare il caso concreto ed individuare correttamente la strada da seguire.
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