Nonostante ciò che si può pensare, quando si accetta l’eredità si possono ricevere anche i cd. debiti ereditari.
Infatti, l’eredità altro non è che il passaggio del patrimonio da una persona ad un’altra (o più) a causa della morte della prima.
Pertanto, dal momento che nel patrimonio vi possono essere sia crediti che debiti, allo stesso modo l’eredità può comprenderli entrambi.
Parliamo, quindi, dei debiti ereditari, per scoprire nel dettaglio cosa sono ed in quali casi è possibile evitare di pagarli.
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Leggi anche: eredità, l’esecutore testamentario
Debiti ereditari: cosa sono
Per poter capire che cosa sono i debiti ereditari, bisogna prima fare la distinzione con i pesi ereditari.
Con la dicitura debiti ereditari si intendono tutti gli obblighi assunti da una persona durante la sua vita che, non essendo stati assolti prima della morte, si trasmettono ai suoi eredi.
In questa prima categoria possiamo far rientrare, ad esempio, le spese condominiali, il mutuo, le cartelle esattoriali.
Invece, i pesi ereditari sono gli obblighi che nascono direttamente in capo agli eredi, a causa, però, della successione.
In questo ambito possiamo annoverare:
- le spese del funerale;
- le spese dei giudizi riguardanti l’eredità, come l’inventario, l’amministrazione e la divisione;
- gli oneri imposti al chiamato;
- l’assegno che spetta ai figli naturali che hanno diritto al mantenimento, all’istruzione e all’educazione;
- la retribuzione dell’esecutore testamentario;
- le spese fatte dall’esecutore testamentario per l’esercizio del suo ufficio;
- il legato obbligatorio.
Questa distinzione, apparentemente superflua, è, invece, molto importante.
Infatti, dal momento che nascono per motivi diversi, anche le contestazioni che si potranno muovere saranno diverse.
Leggi a tal proposito anche l’articolo sulla cartella esattoriale del defunto.
Debiti ereditari: chi li deve pagare
Per poter rispondere a questa domanda, occorre effettuare un’ulteriore precisazione, ricordando la differenza tra eredi e legatari.
L’erede
L’erede è colui che subentra nell’intero patrimonio (o in una quota) di una persona defunta, acquisendone tutti i diritti ma anche tutti gli obblighi.
Si può essere eredi perchè previsto dalla legge o per espressa nomina effettuata dal defunto nel testamento.
Al fine di acquisire questa qualifica, occorre accettare, e lo si può fare in diversi modi:
- l’accettazione semplice può essere fatta in modo espresso o tacito;
- l’accettazione con beneficio d’inventario deve essere fatta per forza espressamente.
Il chiamato all’eredità ha dieci anni per accettare o rifiutare l’eredità, ma una volta accettata non potrà più rifiutarla.
Se il chiamato sceglie l’accettazione semplice, il suo patrimonio si confonderà con quello del defunto: pertanto, i creditori del de cuius diverranno i suoi e si troverà a rispondere dei debiti ereditari quale che sia la loro entità, anche se superiori a quanto ricevuto in eredità.
Leggi in proposito anche l’articolo sull’accettazione dell’eredità.
Il legatario
Il legatario, invece, è il beneficiario di una specifica disposizione testamentaria a titolo particolare.
Esso non acquisisce la qualifica di erede e non subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi del defunto diversi da quello indicato nella disposizione di nomina.
Inoltre, l’art. 756 del codice civile afferma espressamente che tranne in un paio di eccezioni, il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari e che, anzi, qualora si trovi a pagarne uno, ha il diritto di rivalersi sugli eredi.
Ciò detto, vediamo quali sono i casi in cui i legatari devono pagare:
- azione ipotecaria sul bene legato: si verifica quando il bene oggetto del legato è gravato da ipoteca ed il creditore a favore di cui è iscritta agisce per rivalersi sul bene tramite la vendita all’asta dello stesso;
- azione di separazione dei beni: si verifica nel caso di legato di specie e permette ai creditori del defunto di rivalersi sui beni oggetto del legato con preferenza rispetto ai legatari (art. 513 c.c.);
- espressa previsione del testatore: il testatore può prevedere che il beneficiario del legato risponda di determinati debiti, ma in ogni caso il legatario non può mai rispondere oltre il valore del legato ricevuto (art. 671 c.c.).
Alla luce di queste considerazioni e ricordando che i legatari possono essere presenti solo nella successione testamentaria, possiamo dire che i debiti ereditari, nella quasi totalità dei casi, sono a carico degli eredi.
Debiti ereditari: come si dividono
Appurato a chi competono, passiamo ad indicare come si ripartiscono tra gli eredi, sia internamente che esternamente.
Divisione interna
A tal proposito, viene in nostro soccorso l’art 752 del codice civile, il quale prevede che i debiti vadano divisi tra gli eredi in proporzione alle quote ereditarie.
Tale suddivisione può essere anche modificata dal testatore, ma ciò avrà effetto solo nei rapporti tra gli eredi e non anche nei confronti dei creditori, a meno che non sia più vantaggiosa per questi ultimi.
Divisione esterna
Quanto al rapporto tra gli eredi ed i creditori, la norma di riferimento è l‘art. 754 del codice civile, secondo cui gli eredi rispondono dei debiti ereditari e dei pesi ereditari personalmente in proporzione della propria quota ereditaria.
Per ottenere tale limitazione di responsabilità, però, occorre dichiarare l’entità della propria quota al creditore, altrimenti ci si potrà trovare a dover rispondere per intero.
Nel caso, invece, di un debito garantito da ipoteca, il coerede risponderà sempre per intero.
Infatti, l’ipoteca è per sua natura indivisibile e, pertanto, non può essere frazionata nemmeno in sede ereditaria.
Ad ogni modo, la legge consente al coerede che ha pagato oltre la propria quota di chiedere la restituzione agli altri coeredi, sempre rispettando il principio della responsabilità per quote.
L’ipotesi del coerede creditore
Ben potrebbe essere che uno dei coeredi sia anche creditore del defunto.
Lo stesso articolo 754 del codice civile, al secondo comma, disciplina questa ipotesi, prevedendo la possibilità per questo soggetto di chiedere l’adempimento del suo debito, che sia gravato o no da ipoteca, come qualunque altro creditore.
L’unica condizione prevista dalla legge, però, è che detragga preliminarmente la quota di debito da lui dovuta quale coerede.
I debiti ipotecari
Nel caso di un debito assistito da ipoteca, la legge prevede una maggior tutela per il creditore nel caso di coerede insolvente.
Infatti, mentre nel caso di credito semplice il creditore dovrà continuare ad inseguire il coerede insolvente o sperare che qualcuno degli altri coeredi paghi per lui, nel caso di ipoteca l’art. 755 del codice civile prevede che la quota del coerede insolvente venga ripartita tra tutti gli altri.
Pertanto, il creditore potrà legittimamente chiedere la quota del coerede insolvente agli altri coeredi, senza che questi possano opporgli alcunchè.
I debiti tributari
Quanto abbiamo detto finora riguardo la divisione per quote non vale, però, per i debiti di natura tributaria.
Infatti, a norma dell’art. 65 del D.P.R. numero 600 del 1973, gli eredi rispondono solidalmente delle obbligazioni tributarie del defunto.
Pertanto, applicando tale norma, lo Stato potrà richiedere il pagamento dell’intero debito tributario a qualunque erede.
Debiti ereditari: come venirne a conoscenza
Abbiamo elencato le varie tipologie di debiti ereditari, ma è molto più semplice analizzarli quando si sa di averne.
E se non si fosse a conoscenza dei debiti contratti dai propri parenti?
Come evitare la sorpresa di scoprirlo solo dopo aver accettato l’eredità?
La risposta è semplice: basta affidarsi ad un avvocato esperto di eredità.
Infatti, con pochi semplici dati, i professionisti di Avvocati Eredità provvederanno a consultare tutte le banche dati nazionali, in modo da poter eseguire una radiografia patrimoniale completa del defunto, consigliando al meglio il cliente sul da farsi.
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Debiti ereditari: come non pagarli

Dopo aver analizzato cosa sono e a chi spettano, vediamo in quali casi è possibile non pagarli.
Una prima ipotesi riguarda le multe per violazione del codice della strada: infatti, tali contravvenzioni seguono il principio penalistico della personalità del reato.
In base a tale principio, l’illecito non si trasmette all’erede e, quindi, la contravvenzione si estingue con la morte di chi lo ha commesso.
Una seconda ipotesi può essere eccepire l’intervenuta prescrizione.
La legge non prevede una prescrizione speciale per i debiti ereditari, pertanto occorrerà fare rifermento alle norme generali valutando ogni debito (ad es., il pagamento di una somma di denaro si prescrive in dieci anni, le tasse comunali in cinque anni).
Nell’impossibilità di impugnare i debiti, si può scegliere se optare per l’accettazione con beneficio di inventario o per la rinuncia all’eredità.
I debiti ereditari in caso di accettazione con beneficio d’inventario
L’accettazione con beneficio d’inventario è una dichiarazione che il chiamato all’eredità deve fare nella cancelleria del Tribunale del luogo ove si è aperta la successione.
Tale mezzo permette, a differenza dell’accettazione pura e semplice, di mantenere separato il patrimonio del defunto da quello dell’erede cd. beneficiato.
In tal modo, quest’ultimo risponderà dei debiti ereditari solo nei limiti di quanto ricevuto a titolo di eredità.
Per poter completare tale operazione, è necessario che il soggetto provveda, entro tre mesi dalla dichiarazione, a formare un inventario dei beni del defunto, ovvero un elenco contenente i beni, la loro quantità, la loro descrizione e la loro valutazione.
Tale adempimento non è da prendere alla leggera, in quanto la legge prevede che, in caso di mancata formazione e deposito in Tribunale di detto inventario entro tre mesi, il chiamato all’eredità diventi erede puro e semplice, con gli effetti negativi che abbiamo visto in precedenza.
Allo stesso modo, però, è possibile richiedere al Giudice una proroga di ulteriori tre mesi per la redazione dell’inventario.
Leggi anche: l’accettazione di eredità.
I debiti ereditari in caso di rinuncia all’eredità
Infine, qualora oltre a non poter impugnare i singoli debiti ereditari non appaia conveniente neppure accettare con beneficio d’inventario, appare il caso di valutare la rinuncia dell’eredità.
Anche tale ipotesi si concretizza in una dichiarazione che il chiamato all’eredità deve rendere nella cancelleria del Tribunale del luogo ove si è aperta la successione.
A differenza dell’accettazione beneficiata, però, la rinuncia comporta che non si acquista la qualifica di erede e, pertanto, non si risponde di nessun debito ereditario.
Perchè sia valida è necessario che sia fatta nelle forme previste dalla legge (art. 519 c.c.): in caso contrario, non sarà valida.
Tale dichiarazione deve essere compiuta entro 10 anni.
Infine, la rinuncia all’eredità deve riguardare l’intera eredità e non può essere resa dietro corrispettivo: in caso contrario, l’atto sarà qualificato come accettazione tacita dell’eredità (art. 477 e art. 478 c.c.).
Leggi anche: la rinuncia all’eredità.
Conclusioni
Alla luce di quanto detto, appare evidente che alla base di un debito ereditario si può nascondere una situazione molto più grave.
Pertanto, è di fondamentale importanza rivolgersi ad un avvocato esperto in materia che possa in primo luogo controllare l’ammontare complessivo dei debiti ereditari e del patrimonio del defunto e, sulla base di ciò, consigliare l’approccio più indicato nei confronti del problema.
Ciò permette, dunque, di poter confezionare la miglior soluzione in base alle caratteristiche dello specifico cliente.
Ciò che è importante, però, è non perdere tempo: infatti, prima si agisce, più è probabile che si possa risolvere il problema valutando tra le diverse ipotesi.
Qualora si aspetti troppo, invece, ci potrà trovare di fronte all’evenienza di non poter fare più nulla.
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