Azione di riduzione: tutto quello che devi sapere

Azione di riduzione: tutto quello che devi sapere

Che cosa è l’azione di riduzione? Da chi può essere esperita? Quando può essere utilizzata?

In questo articolo, cercheremo di rispondere a queste ed ad altre domande in tema di azione di riduzione.

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Azione di riduzione: la tutela giudiziale.

Ai sensi degli articoli 554 e 555 del codice civile, il legittimario leso nel suo diritto di legittima può agire giudizialmente per ottenere la riduzione delle disposizioni a lui lesive.

Dalla lettura della normativa emerge chiaramente che l’azione di riduzione è un rimedio giudiziale previsto dal nostro Ordinamento per tutelare determinati soggetti nella vicenda successoria.

Tale rimedio prevede la “riduzione” delle disposizioni, testamentarie o donative, che ledono le quote dei legittimari.

Questo significa che le disposizioni lesive non sono nulle, ma solo inefficaci, anche solo parzialmente, al fine di ripristinare la quota spettante a tali soggetti.

Azione di riduzione: accettazione con beneficio d’inventario.

Ai sensi dell’articolo 564, comma 1 del codice civile, il legittimario può essere esperire l’azione di riduzione se ha accettato l’eredità con beneficio d’inventario.

Tale condizione è prevista al fine di garantire la tutela dei terzi in buona fede da abusi, dal momento che, tali soggetti, non possono avere conoscenza della consistenza dell’asse ereditario.

Infatti, l’accettazione con beneficio d’inventario consente:

  • al terzo di conoscere l’entità della massa ereditaria;
  • evita all’erede di rispondere dei debiti del defunto oltre la quota ereditaria a lui spettante;
  • tutela i terzi in buona fede dai creditori del defunto.

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Eccezioni.

Sebbene la norma preveda che per l’esperimento dell’azione di riduzione il legittimario debba accettare con beneficio d’inventario, tale condizione non si applica quando:

  • L’azione di riduzione è proposta contro gli altri coeredi;
  • L’azione è proposta contro gli altri chiamati all’eredità, anche se hanno rinunciato;
  • Il Legittimario è stato pretermesso.

In tali casi, l’accettazione con beneficio d’inventario non è necessaria perché gli altri chiamati all’eredità, diversamente dai terzi, hanno contezza della massa ereditaria, non necessitando della stesura di un inventario.

Per quanto riguarda il legittimario pretermesso, l’eccezione è giustificata dal momento in cui acquista la qualità di erede solo a seguito dell’esperimento dell’azione di riduzione.

Pertanto, affinché operi tale eccezione, è necessario che si tratti di pretermissione totale e non parziale.

Azione di riduzione: imputazione delle donazioni.

Un’ulteriore condizione dell’azione di riduzione è l’imputazione alla sua quota dei legati e delle donazioni fatte a suo favore dal defunto.

Il computo della donazione o del legato deve essere fatto prendendo in considerazione il valore monetario di tali disposizioni al momento dell’apertura della successione.

Tale calcolo è sempre obbligatorio, salvo il caso in cui il defunto non abbia previsto espressamente la “dispensa dell’onere di imputazione”.

La dispensa altro non è che una dichiarazione del defunto con cui esonera la donazione o il legato dall’essere calcolato dal computo della legittima.

Azione di riduzione: i legittimari.

L’azione di riduzione può essere esperita solo da coloro che rivestono la qualità di eredi legittimari.

I legittimari sono dei soggetti che hanno un particolare legame familiare che il defunto.

Nello specifico, il legislatore definisce legittimari il coniuge, i figli e, in mancanza dei figli, gli ascendenti.

Solo tali soggetti possono esperire l’azione di riduzione per ottenere la reintegra della quota ereditaria a loro spettante.

Al contrario, l’azione di riduzione è espressamente preclusa ai donatari e legatari, ovvero agli altri eredi legittimi (articolo 557, comma 3 del codice civile).

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Azione di riduzione: la prescrizione.

L’azione di riduzione si prescrive nel termine di 10 (dieci) anni dall’apertura della successione, ovvero dalla data di pubblicazione del testamento.

Invero, la Corte di Cassazione nel 2004, con sentenza n. 20644 del 25 ottobre 2004, chiamato a pronunciarsi sulla questione del dies a quo, ha affermato che il termine prescrizionale incomincia a decorrere dalla data di accettazione dell’eredità.

Tale termine, ovviamente, non si applica al legittimario pretermesso, il quale può agire in riduzione senza accettare dal momento che non è chiamato all’eredità.

Il termine di prescrizione è interrotto solo dall’esercizio dell’azione di riduzione.

Sta per scattare la prescrizione?

La rinuncia.

Il legittimario, anche se leso nella sua quota di legittima, può rinunciare all’azione di riduzione ai sensi dell’art. 557 del codice civile.

L’azione di riduzione è rinunziabile dal momento dell’apertura della successione, ovvero dal momento n cui si può parlare di legittima.

La rinunzia può essere espressa o tacita, ma, in quest’ultimo caso, il comportamento di rinuncia deve essere inequivoco e concludente.

A tal proposito la giurisprudenza ha affermato che, l’esecuzione delle disposizioni lesive non comportano rinuncia all’azione di riduzione, salvo la manifestazione inequivoca della volontà di rinunciare.

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Le modalità.

L’azione di riduzione consente di “ridurre” le disposizione universali e a titolo particolare fino ad integrare la quota del legittimario.

Tuttavia, la legge prevede un ordine: in primo luogo sono ridotte le disposizioni a titolo universali.

Dopo di che, si passa a ridurre i legati posti a carico dell’eredità.

Se la riduzione delle disposizioni testamentarie è insufficiente a reintegrare la quota del legittimario, sono ridotte anche le donazioni fatte dal defunto in vita.

Sono soggette a riduzione sia le donazioni dirette che le donazioni indirette.

Diversamente dalla riduzione delle disposizioni testamentarie, la Legge prevede che la riduzione delle donazioni avvenga in base al criterio cronologico.

In tal modo, s procederà a ridurre le donazioni cominciando dall’ultima fatta dal testatore in ordine di tempo, fino a quella più risalente.

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Azione di riduzione: il problema delle donazioni indirette.

Come abbiano detto poc’anzi, l’azione di riduzione è esperibile anche nei confronti delle donazioni indirette.

Le donazioni indirette sono degli atti che rivestono una forma diversa dal contratto donativo, ma che in sostanza costituiscono un atto di liberalità del donante nei confronti del donatario (art.809 del c.c.).

Esse, infatti, nella maggior parte dei casi, non si sostanziano in un trasferimento di beni a favore del donatario, ma la donazione consiste in una attribuzione fatta da donante ad un terzo, il quale a sua volta attribuisce un bene al donatario.

In tali casi, l’azione sarà esperita non nel confronti del bene oggetto di attribuzione, ma, piuttosto, nei confronti del controvalore economico dell’attribuzione.

Questo significa che colui che ha beneficiato della donazione indiretta e che subisce un’azione di riduzione dovrà versare al legittimario leso un importo corrispondente all’arricchimento conseguito con il bene che ha ottenuto.

Ovviamente, non rientrano nella nozione di donazioni indirette quei contratti tipici gratuiti, che consentono l’utilizzo di un bene o di servizi a titolo gratuito ( come ad esempio un contratto di comodato).

Invece, rientrano nella nozione di donazioni indirette l’acquisto di un cespite da parte del de cuius ad un soggetto: nello specifico, nel contratto do compravendita il bene risulta essere stato acquistato dal “donatario”, ma in realtà il prezzo dell’acquisto è pagato dal donante.

Conclusioni.

L’azione di riduzione è un’azione giuridica molto complessa, il cui esperimento richiede, nella maggior parte dei casi, il compimento di prodromici atti.

Infatti, prima di agire in riduzione è bene valutare la qualità rivestita dal richiedente, l’ammontare della riduzione e le disposizioni testamentarie o donative che si ritengono lesive.

Per questo motivo è consigliabile chiedere un parere ad un professionista esperto in materia che sappia guidare il legittimario nel miglior modo possibile nella complessa procedura dell’azione di riduzione, valutando pro e contro di tale operazione giudica ed economica.

Avv. Lucia Esposito

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